Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
Si rende noto al contraente che:
A. i premi pagati dal contraente all’ intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione sopraelencate, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso;
B. l’attività di intermediazione è garantita da Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile che copre tutti i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;
C. come previsto dal Regolamento Isvap n. 24 del 19/05/2008 si rende noto che è facoltà per il contraente, fermo restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto:
C1. all’intermediario patamiaassicurazioni@pec.it
C2. all’impresa preponente, secondo le modalità di seguito elencate, compilando in tutte le sue parti, l’apposito modulo scaricabile dalla sezione Reclami del sito della stessa e comunque indicando sempre:
– i propri dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio),
– il numero di polizza,
– il recapito telefonico al quale il cliente desidera essere contattato,
– una descrizione chiara del prodotto fornito dalla compagnia e dei motivi per i quali si presenta il reclamo ed eventuale documentazione a supporto dei fatti oggetti di contestazione.
per REVO INSURANCE S.P.A.
Il reclamo deve essere inviato all’UFFICIO FUNZIONE RECLAMI con una delle seguenti modalità alternative:
1) per posta ordinaria REVO INSURANCE S.P.A. -Ufficio Funzione Reclami Viale dell’Agricoltura, 7 37135, Verona
2) per fax: 02/92885749
3) telefonica 02/92885700
4) per posta elettronica: e-mail reclami@revoinsurance.com
per NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA
Il reclamo deve essere inviato all’Ufficio Reclami con una delle seguenti modalità alternative:
1) per posta ordinaria: Nobis Assicurazioni S.p.A.Viale Colleoni 21 – 20864 Agrate Brianza (MB)
2) per fax: 039/6890432
3) telefonica nessuna
4) per posta elettronica: e-mail nobisassicurazioni.reclami@pec.it
per ITALIANA ASSICURAZIONI SPA
Il reclamo deve essere inviato all’Ufficio Reclami con una delle seguenti modalità alternative:
1) per posta ordinaria: via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano
2) per fax: 06/42133353 oppure 06/42133745
3) Numero Verde: 800 1013 13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20)
4) per posta elettronica: e-mail benvenutinitaliana@italiana.it
per ASSICURATRICE MILANESE
Il reclamo deve essere inviato all’Ufficio Reclami con una delle seguenti modalità alternative:
1) per posta ordinaria: c.so Libertà, 53 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO)
2) per fax: 0597479112
3) per telefono: 0597479111
4) per posta elettronica: e-mail servizio.reclami@pec.assicuratricemilanese.it
C3. Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di 45 giorni dal ricevimento dell’istanza, di rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), inviando il reclamo, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito dell’Autorità, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa preponente e il relativo riscontro. L’invio potrà avvenire con una delle seguenti modalità alternative:
Per posta al Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma,
via fax al 06/42133745 o 06/42133353
via PEC all’indirizzo: ivass@pec.ivass.it / tutela.consumatore@pec.ivass.it
C4. Qualora la risposta fornita sia insoddisfacente o la stessa non pervenga entro i termini previsti, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai sistemi regolamentati di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
In ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 – i dati forniti saranno trattati per le finalità strettamente connesse all’evasione della segnalazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Per maggiori informazioni si invita a leggere l’informativa consegnata in occasione della stipula della polizza.
Ricorso all’arbitro assicurativo (ASS)
A partire dal 15 gennaio 2026 è possibile attivare il ricorso all’Arbitro Assicurativo (AAS), istituito con il Decreto Ministeriale n. 215/2024, che si inserisce fra le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito assicurativo.
L’AAS è un organismo indipendente che consente di ottenere una decisione sulla propria controversia in modo semplice, rapido ed economico, senza necessità di assistenza legale obbligatoria.
Il ricorso è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria in alternativa alla mediazione.
Chi può attivare il ricorso all’AAS
Chi ha o ha avuto un rapporto contrattuale con un’impresa o un intermediario assicurativo avente ad oggetto prestazioni o servizi assicurativi oppure chi ha titolo a ricevere prestazioni assicurative, a condizione che sia diverso da chi svolge in via professionale attività assicurativa o di intermediazione nei settori assicurativo, se la controversia attiene a questioni inerenti a detta attività.
Il ricorso può essere presentato:
- dalla clientela personalmente;
- da un legale munito di procura;
- se il ricorrente è un consumatore, da un’associazione dei consumatori cui lo stesso aderisce.
Quando è possibile attivare il ricorso all’AAS
Il ricorso è ammesso solo dopo aver presentato un reclamo scritto all’impresa o all’intermediario.
In caso di mancato riscontro da parte dell’impresa o dell’intermediario nei termini previsti, ovvero in caso di riscontro ritenuto insoddisfacente, può essere valutato il ricorso all’Arbitro Assicurativo, che deve essere attivato entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo.
La domanda può avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di denaro purché essa non superi gli importi previsti dall’art. 3 comma 4 lett. b) del D.M. n. 215/2024.
Come si attiva il ricorso all’AAS
Il ricorso si presenta esclusivamente online tramite il portale: www.arbitroassicurativo.org e prevede il pagamento di un contributo di € 20,00.
Al ricorso deve essere allegata:
- la documentazione a sostegno del ricorso;
- la prova dell’avvenuta presentazione del reclamo;
- la prova del pagamento del contributo di partecipazione all’arbitrato.
Quanto dura il procedimento
Il procedimento è documentale, ferma restando la facoltà dell’AAS, in taluni casi, di sentire le parti.
Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla notifica del ricorso all’impresa o all’intermediario da parte dell’AAS, prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 giorni per le controversie particolarmente complesse.
Sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie
Convenzione di negoziazione assistita istituita dal D.L. 132/2014 e s.m.i
il Decreto Legge 132/2014, convertito in L. 162/2014, ha introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto della negoziazione assistita, rendendone l’esperimento obbligatorio in determinate ipotesi normativamente previste dall’art. 3 del decreto in oggetto.
A norma dell’art. 2 del predetto testo normativo, la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati. L’art. 3 prevede quindi che “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
Mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010
L’art. 1-bis del D. Lgs. 28/2010 prescrive che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia –ex plurimis– di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, a esperire preliminarmente il procedimento di mediazione ai sensi del decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. Anche in tale caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Arbitrato
L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione di un accordo volto ad attribuire all’arbitro il potere di decidere la controversia.
